È di questi giorni la sentenza della Corte di Cassazione che conferma l’imprescrittibilità dell’ordine del giudice di demolizione di una costruzione abusiva.

Questo perché da un punto di vista giuridico occorre tenere ben distinti il reato di abuso edilizio, che si prescrive in 4 o 5 anni a seconda che vi sia stato un atto interruttivo o meno (come ad esempio il decreto di citazione a giudizio), dall’ordine di demolizione dell’opera abusivamente realizzata che, al contrario, non si prescrive mai.

Le ragioni di tale differenza risiedono nel fatto che l’ordine di demolizione rimane pur sempre una sanzione amministrativa (anche nel caso in cui sia disposto all’interno di un processo penale) e come tale non soggetta alle generali regole sulla prescrizione dei reati.

La sua principale funzione, infatti, non è quella di punire l’autore del reato ma quella di ristabilire lo stato dei luoghi precedente alla costruzione abusivamente realizzata.

Questo vuol dire che, anche qualora il processo penale si sia concluso con prescrizione e l’autore dell’abuso edilizio vada esente da condanna penale, può essere comunque raggiunto dall’ordine di demolizione dell’opera abusiva, anche se sono passati ormai diversi anni dalla commissione dell’abuso edilizio.

Post a cura di SuperPartes

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