Valutazione del merito creditizio

Il Decreto Mutui introduce l’obbligo, prima della conclusione del contratto, di compiere un’approfondita valutazione del merito creditizio del consumatore, per verificare l’effettiva capacità del consumatore di adempiere gli obblighi assunti, in base alla sua situazione economica e finanziaria ed eventuali impegni di pagamento già assunti, il tutto in vista di una accensione quanto più possibile responsabile dei mutui.

Viene precisato che il finanziatore non può risolvere il contratto o apportarvi modifiche svantaggiose per il sol fatto che la valutazione del merito creditizio sia stata effettuata scorrettamente o che le informazioni ricevute fossero incomplete, a meno che il consumatore non le abbia volutamente omesse o falsamente fornite.

Nel caso in cui si voglia procedere, dopo la conclusione del contratto, a un aumento significativo dell’importo del credito, è previsto l’obbligo di svolgere una nuova valutazione del credito, a meno che il suddetto aumento fosse già stato incluso nella precedente valutazione. Nel caso in cui la domanda di credito venga respinta, scatta l’obbligo di comunicazione immediata al consumatore (art. 120 – undecies T.U.B.).

In caso di rifiuto della domanda, il consumatore deve essere avvertito senza indugio e se del caso del fatto che il rifiuto è avvenuto in base al trattamento automatico in baca dati in modo che il consumatore possa accedere alla banca dati e chiedere rettifiche e cancellazioni.

Valutazione degli immobili

Per quanto riguarda la valutazione degli immobili, viene previsto l’obbligo di applicare standard affidabili per la valutazione degli immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca, che deve essere svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito (art 120 – duodecies T.U.B.).

Una corretta valutazione svolge una funzione di tutela sia per il finanziatore sia per il consumatore, da qui l’importanza che sia imparziale e obiettiva. Sul punto è intervenuta anche la Banca d’Italia con le Circolari n. 285 e 288 applicabili rispettivamente alle banche e agli intermediari finanziari.

Gli standard di valutazione devono essere coerenti con quelli nazionali ed internazionali, la valutazione non deve essere superiore al valore di mercato e deve essere conservata per dieci anni dopo l’estinzione del rapporto di mutuo.

Notaio Paolo Broccoli

Post a cura di SuperPartes

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