Se l’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di imposte maggiori in relazione a una compravendita, basandosi sul dato contenuto in una perizia di parte effettuata dallo stesso contribuente, il giudice deve spiegare le ragioni per cui considera preferibile questo dato piuttosto che il prezzo, diverso e inferiore, indicato nell’atto di mutuo.

La decisione ha preso le mosse da un ricorso promosso nei confronti di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, confermativa della precedente sentenza, che aveva ritenuto più veritiero il valore emergente dalla perizia del perito, piuttosto che quello contenuto nel contratto di mutuo.

Proprio in base al valore stimato dal perito, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le imposte sui redditi e l’IVA e, dunque, chiesto al contribuente di versare le imposte omesse in relazione al maggior valore del bene acquistato dall’impresa.

La Corte di Cassazione[1] ha sottolineato come, in casi simili, il giudice possa sì ritenere più attendibile, nel senso di più verosimile, un diverso valore rispetto a quello contenuto nell’atto di mutuo, tuttavia, in tal caso, deve fornire adeguata motivazione in relazione alle ragioni che l’abbiano spinto a considerare preferibile quel dato, pena l’insufficiente motivazione della decisione.

In particolare, dalla decisione non emergeva se il giudice avesse, oppure no, attribuito valore di presunzione legale al “valore normale”, previsto da norme non applicabili ratione temporis, oppure se si fosse avvalso di una presunzione semplice corroborata da ulteriori elementi presuntivi.

Nel caso di specie, inoltre, il valore stimato dal perito appariva quasi il doppio rispetto a quello emergente dagli altri documenti di causa, considerati irrilevanti dal giudice di appello. La plusvalenza da cessione di immobili, secondo la Corte, deve essere verificata rispetto al prezzo effettivo di cessione dell’immobile e non in base ad altri dati. Soprattutto ove si consideri che nel caso di specie, la perizia era stata svolta per una finalità completamente diversa, quale la valutazione dell’immobile ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca susseguente alla concessione del mutuo da parte della banca.

La Corte evidenza, infine, come ciò sia confermato anche dall’abrogazione del riferimento al “valore normale” ad opera della Legge 88/09 ai fini delle rettifiche per il maggior valore dei beni, per incompatibilità con il regime dell’IVA, poi estesa a tutte le imposte dirette. Ciò ha comportato il ritorno alla disciplina previgente ante 2006 e la soppressione della “presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 26279 del 20 dicembre 2016.

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