L’inadempimento del mutuo da parte del consumatore è, tra tutti, sicuramente il tema al centro del dibattito sulla riforma che ha investito il settore dei mutui.
È stata introdotta una innovativa facoltà di escussione stragiudiziale delle garanzie immobiliari. In particolare la legge prevede che, ferma restando la disciplina prevista in tema di ritardato pagamento (art. 40 comma 2 T.U.B.), il finanziatore debba innanzitutto adottare procedure per gestire i rapporti con i consumatori che si trovino in difficoltà con i pagamenti.
È rimesso alla Banca d’Italia l’obbligo di adottare le relative disposizioni di attuazione, anche in relazione a eventuali stati di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
È inoltre espressamente previsto che il finanziatore non possa imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
Il punto più interessante, però, è sicuramente la previsione per cui, “fermo il divieto di patto commissorio, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo” (patto marciano).
Nel caso in cui il valore dell’immobile, come stimato dal perito, ovvero l’ammontare dei proventi della vendita siano superiori al debito residuo l’eccedenza deve essere restituita.
La vendita deve essere effettuata, ad opera del finanziatore, al miglior prezzo di realizzo.
Occorre precisare che la clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell’articolo 120-quater T.U.B. Inoltre non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma (art. 3 D.Lgs 72/16).
A tutela del consumatore la legge prevede, poi, che non si possa condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola e che, nel caso in cui il consumatore la voglia sottoscrivere, ha diritto ad essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza.
Per quanto attiene l’inadempimento, esso si verifica a seguito del mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili.
Il valore del bene immobile oggetto della garanzia deve essere stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, con una perizia successiva all’inadempimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, dovrà dettare le relative disposizioni di attuazione.
Si precisa, inoltre, che, nei casi esclusi dalla riforma del Decreto Mutui, continuano ad essere applicabili le generali regole in tema di espropriazione immobiliare e, qualora a seguito dell’escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva (art. 120 – quinquies).
Notaio Paolo Broccoli
Post a cura di SuperPartes