Del Rent To Buy si parla molto sia da parte degli operatori del settore che da parte dai cittadini che appaiono indubbiamente interessati a questo nuovo istituto.

Peraltro nello svolgimento quotidiano della professione più volte mi sono state richieste spiegazioni volte a valutare se nel caso pratico il Rent To Buy poteva apparire la figura giuridica più adatta a realizzare l’interesse delle parti, ma fino ad oggi in tutti i casi che mi sono occorsi non si è arrivati alla stipula dell’atto notarile.

A fronte della previsione di legge che ha stabilito in dieci anni l’effetto prenotativo della trascrizione a garanzia per il conduttore/acquirente delle eventuali pregiudizievoli a carico del proprietario venditore, l’ostacolo che in concreto scoraggia l’utilizzo dello strumento è dato dal fatto che la norma prevede che il conduttore possa, ma non debba, esercitare il diritto all’acquisto e quindi il proprietario si trova nella situazione di dover attendere la decisione di quest’ultimo.

Va detto che in un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato (studio civilistico n.102-2015/C) è stato affermato che le parti pattiziamente possono prevedere l’obbligo per il proprietario di vendere e l’obbligo per il conduttore di acquistare. Tale soluzione però pone il problema che così facendo si devia dallo schema tipico della norma e che quindi in seconda battuta potrebbe essere contestata la validità dell’efficacia prenotativa della trascrizione, tant’è che nella recentissima guida per i cittadini sul Rent To Buy dello stesso Cnn a questa possibilità non si fa cenno.

Va detto infine che anche l’aspetto fiscale del Rent To Buy non favorisce la sua applicazione pratica in quanto tale contratto va tassato sia come contratto di locazione, per quanto riguarda la parte di canone imputata appunto alla locazione, sia con l’imposta per il futuro trasferimento, per quanto riguarda la parte di canone imputata appunto all’alienazione.

CategoryNews, Notizie legali

© NOTAIO ALESSANDRO DELFINO | P.Iva: 02024070308 - LATISANA (UD) - CODROIPO (UD) - Privacy - Cookie

CI POTETE TROVARE ANCHE SU: