L’attività professionale del notaio nelle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla vendita dell’immobile mediante contratto. Relazione a cura di Paolo Cherubini, SuperPartes
Convegno “La Riforma Fallimentare – sinergie tra professionisti” tenutosi a Padova il 12 settembre 2016

Breve cenno introduttivo alla riforma delle procedure fallimentari

Con la riforma delle procedure fallimentari si assiste, da un lato, alla tendenziale privatizzazione della gestione della fase liquidativa del patrimonio del fallito, con una forte accentuazione del ruolo sostanziale del comitato dei creditori e l’attribuzione al curatore del ruolo propulsivo di materiale liquidatore dei beni del fallito, e dall’altro all’introduzione nel sistema, del concetto di “procedure competitive” le quali consentono al curatore l’utilizzo di forme alienative più elastiche e snelle, disancorate dalle rigidità delle forme previste dal codice di rito, ferme però le caratteristiche ineliminabili di:

  • forme incrementali di offerte;
  • forte trasparenza mediante adeguate forme di pubblicità;

e sempre sotto il controllo del Giudice Delegato, attuato mediante la concessione dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione.

Varie forme possibili di intervento della figura del notaio nella fase di liquidazione della nuova procedura fallimentare

  • notaio quale consulente nominato dal curatore previa approvazione del GD, per fornire tramite la certificazione ex art. 567 c.p.c. tutte le informazioni utili alla procedura per procedere alla vendita;
  • possibilità per il giudice delegato, ai sensi dell’art. 104-ter III comma, qualificandolo come proprio ausiliario, ovvero ai sensi dell’art. 107 II comma in combinato disposto con l’art. 591- bis, qualificandolo come vero e proprio sostituto del giudice, di delegare un notaio alla redazione del decreto di trasferimento, alla purgazione dei gravami insistenti sui beni venduti, alla registrazione ed alla trascrizione del provvedimento giudiziario di trasferimento firmato dal giudice delegato stesso, al pari di quanto accade abitualmente nelle esecuzioni immobiliari quando il giudice dell’esecuzione delega il notaio alla sola redazione del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.;
  • notaio come professionista delle parti e da queste scelto, una volta ultimata dal curatore la fase dell’individuazione dell’avente diritto mediante la procedura competitiva.

Ruolo del notaio come professionista delle parti, previa analisi di natura ed effetti della vendita fallimentare

La tesi assolutamente prevalente in dottrina e giurisprudenza sostiene che le vendite fallimentari siano vendite coattive giudiziarie, in cui vi è l’utilizzazione di un atto di autonomia privata, quale la vendita, per la realizzazione di un trasferimento coattivo nell’ambito e per le finalità della procedura concorsuale.

Differenze della vendita attuata mediante atto notarile rispetto ai provvedimenti giudiziari di trasferimento, soprattutto con riferimento ai seguenti profili:

  • regolarità urbanistica;
  • conformità catastale;
  • certificazione energetica;
  • prezzo valore.

Conclusioni

La vendita attuata mediante atto notarile di trasferimento nell’ambito delle procedure competitive fallimentari sembra possa realizzare appieno quei principi di snellezza, elasticità e sburocratizzazione perseguiti dalla riforma ed in ultima analisi sembra possa realizzare una virtuosa forma di “esternalizzazione”, quale quella già attuata nell’ambito del processo esecutivo, ed ancor prima nell’affidamento ai notai delle omologhe degli atti societari.

Paolo Cherubini, SuperPartes
Convegno “La riforma fallimentare, sinergie tra professionisti”
Padova, 12 settembre 2016

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