Sul dibattuto tema della persistente efficacia o meno della procura generale preesistente alla nomina dell’amministratore di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e ss del Codice civile, è recentemente intervenuto un decreto del Tribunale di Novara[1].

In dottrina e giurisprudenza si è a lungo discusso se la procura generale precedentemente conferita dal soggetto, poi dichiarato incapace, continuasse ad avere efficacia o meno. Sul punto si sono registrati orientamenti contrastanti sia in ordine alla stessa possibilità di nominare un amministratore di sostegno in presenza di una già esistente procura generale, sia in ordine all’eventuale sopravvivenza della stessa procura.

Il Tribunale di Novara ha evidenziato innanzitutto come la presenza di una procura generale non sia in alcun modo ostativa alla nomina di un amministratore di sostegno, come al contrario sostenuto da coloro che ritenevano che, in tal modo, si sarebbe sostituita la volontà del giudice a quella, già precedentemente espressa, del soggetto.

Questo naturalmente anche alla luce dell’importanza della valutazione effettuata dal giudice sulle condizioni di infermità in cui versa il soggetto, essendo in tali casi preminente l’interesse di tutela dell’incapace e del suo patrimonio.

L’accertamento di una condizione di infermità del soggetto già di per sé impedirebbe, infatti, la possibilità di una vigilanza consapevole e attenta dell’operato del procuratore precedentemente istituito. E opinando diversamente si giungerebbe al paradosso di lasciare il soggetto, nonostante la sua sopravvenuta incapacità, in balìa degli effetti di una procura precedentemente conferita.

Al contrario nulla vieta che sia anche lo stesso soggetto già munito di procura generale ad assumere la veste di amministratore di sostegno, comportando, però, l’implicita rinuncia al precedente potere conferitogli con il mandato per incompatibilità tra i due istituti e in ogni caso l’estinzione ai sensi dell’art. 1722 c.c..

L’assenza, infatti, dell’espresso richiamo da parte dell’art. 1722 c.c. all’ipotesi dell’amministrazione di sostegno nelle cause di estinzione del mandato appare essere, secondo il Tribunale, solo un mancato coordinamento tra la riforma che ha interessato l’istituto dell’amministrazione di sostegno e la disciplina del mandato.

D’altronde l’attività di amministrazione di sostegno è sottoposta, date le condizioni comprovate di incapacità dell’amministrato, a più penetranti controlli pubblicistici e limiti operativi contenuti nel decreto di nomina, che di fatto si pongono in maniera inconciliabile con precedenti poteri conferiti in una procura generale. Nel caso di conferimento all’amministratore di sostegno di poteri di rappresentanza esclusiva sia per gli atti di ordinaria sia straordinaria amministrazione, vi sarebbe una sovrapposizione tra il contenuto del provvedimento di nomina e quello della procura tale per cui il contrasto non potrebbe che sfociare nell’estinzione di quest’ultima ai sensi dell’art. 1722 c.c.

Inoltre la nomina ad amministratore di sostegno conferirebbe al già procuratore generale la qualità di pubblico ufficiale e sottoporrebbe quindi il suo operato al controllo dell’Autorità giudiziaria.

[1] Tribunale di Novara, decreto del 4 agosto 2016.

Post a cura di SuperPartes

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