Il caso attiene all’ipotesi di cessioni di quote di una società personale. In particolare ci si chiede se il cedente possa essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dalla società in data successiva alla cessione e se, al contrario, il cessionario possa essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dalla società prima della cessione.

Il problema si complica ancor di più ove si consideri che nella prassi notarile si usa inserire nel negozio di cessione una clausola di esonero di responsabilità reciproca tra le parti proprio nel caso in cui si verifichi una di queste ipotesi. Ma che valore ha questa clausola? Tutela completamente le parti (nel senso che è opponibile ai creditori) oppure garantisce solo un diritto di rivalsa successivo?

Per rispondere a questa domanda, occorre prendere le mosse dalla disciplina civilistica in materia societaria.

In particolare, l’art. 2269 c.c., rubricato “Responsabilità del nuovo socio” prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

Al contrario l’art. 2290 c.c., rubricato “Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi”, prevede che nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un solo socio (nel nostro caso per cessione delle quote), questi o i suoi eredi siano responsabili verso i terzi per le obbligazioni contratte dalla società solo fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, che però (pena l’inopponibilità) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Se dunque queste sono le coordinate normative, la situazione del cedente appare ben diversa da quella del cessionario. In altre parole il cessionario è chiamato a rispondere anche per i debiti anteriori al suo ingresso in società, mentre il cedente è chiamato a rispondere solamente per i debiti contratti fino al giorno del negozio di cessione.

E la clausola di esonero della responsabilità? Sicuramente essa ha valore tra le parti del negozio di cessione, facendo nascere un obbligo reciproco di tenere indenne controparte da debiti che, quantomeno temporalmente, non gli spetterebbero.

Ma si dubita seriamente che tale accordo di autonomia privata possa arrivare a derogare il dettato normativo. Quello che può fare è, in caso di violazione, far nascere in capo al soggetto leso un diritto di rivalsa (ovvero di restituzione di quanto pagato) nei confronti della controparte resasi inadempiente in relazione a quella specifica clausola contrattuale. Essa tuttavia non può essere ritenuta opponibile ai creditori sociali che si rechino a chiedere il pagamento delle obbligazioni contratte in nome della società.

Ovviamente il problema si pone solo per il cessionario, e non per il cedente, il quale, già in base alla legge, è tenuto a rispondere solamente dei crediti contratti fino al giorno dello scioglimento del contratto sociale. Il cessionario, al contrario, è chiamato a rispondere in solido con gli altri soci anche per i crediti contratti prima della stipula del contratto di cessione, senza poter opporre ai creditori il fatto che sia entrato a far parte della società in un momento successivo. Quello che potrà fare, però, è una volta adempiuto il debito, rivolgersi al cedente per il recupero della somma spesa, qualora nell’atto di cessione di quote sia presente la relativa clausola.

Post a cura di SuperPartes

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